…se pensate di voler continuar a lavorare tranquilli :rolleyes:
leggo, e riporto da discussione in corso su altro foro, per altre faccende, questa sentenza della Cassazione.
[quote]Legittimità del licenziamento e svolgimento di attività sportive pericolose del lavoratore
La Cassazione - con sent. 9 gennaio 2015, n. 144 - ha chiarito che deve considerarsi legittimo il licenziamento
comminato al lavoratore che continui a svolgere un’attività sportiva che metta a rischio la sua salute.
Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che la condotta del prestatore, che comporti un continuo rischio per
la propria salute, deve considerarsi motivo legittimo per giustificare il provvedimento espulsivo dello stesso. Nel
particolare tale condotta comporterà il venir meno del rapporto fiduciario con l’azienda.[/quote]
e di seguito un articolo in merito comparso sul sole24
[quote]È legittimo e proporzionato sul piano disciplinare il licenziamento irrogato a un lavoratore che, in precedenza assegnato a mansioni differenti e ridotte in conseguenza di una compromissione della propria integrità fisica, abbia continuato a svolgere un’attività sportiva del tutto incompatibile con il suo stato di salute.
In questo modo, precisa la Corte di cassazione nella sentenza 144/2015, il dipendente ha introdotto nel rapporto di lavoro il rischio di un aggravamento delle proprie condizioni fisiche e, quindi, di una ulteriore compromissione delle proprie ridotte capacità lavorative, esponendo il datore di lavoro a un ingiustificato danno potenziale.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di appello di Torino, che aveva riconosciuto la giusta causa del provvedimento espulsivo irrogato sul presupposto che, nonostante avesse già subito una diminuzione della propria capacità lavorativa a seguito di problemi fisici, il lavoratore aveva continuato a praticare un’attività sportiva che contribuiva inevitabilmente a esporlo al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
In questo contesto, ad aggravare la condotta inadempiente, interveniva la circostanza, cui la Cassazione ha attribuito rilievo sul piano disciplinare, che il dipendente aveva sottaciuto al datore di lavoro l’esercizio delle attività sportive in orario extra lavorativo, ritenendolo elemento confermativo della consapevolezza del dipendente in merito al potenziale conflitto che si veniva a determinare con l’interesse aziendale al ricevimento della prestazione lavorativa.
La Suprema corte perviene a queste conclusioni sulla scorta del principio per cui l’obbligo di fedeltà, che costituisce prestazione connaturale al corretto disimpegno dell’attività lavorativa cui sono chiamati i prestatori di lavoro subordinato, si integri con i canoni della correttezza e buona fede, dai quali deriva che al lavoratore sia richiesto di astenersi anche nei comportamenti extra lavorativi da iniziative che possano pregiudicare il perseguimento del superiore interesse datoriale allo svolgimento delle mansioni.
La Cassazione ribadisce e precisa, in questo senso, che il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati in relazione all’obbligo di fedeltà ma anche qualsiasi altra iniziativa che, per le sue caratteristiche e le possibili conseguenze, sia idonea a pregiudicare gli interessi aziendali connessi all’inserimento e alla permanenza del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa.[/quote]
[quote]In più la Cassazione, nell’articolo del Sole che ho riportato, sembrerebbe indicare 2 principi:
1) che l’interesse datoriale è superiore all’interesse del dipendente allo svolgimento, nel tempo libero, di attività che lo gratifichino e non illegali.
2) che esiste una necessità di comunicare al datore di lavoro lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di attività sportive lecite che possano compromettere l’integrità fisica (tutte?) e in caso contrario potrebbe essere considerata circostanza rilevante sul piano disciplinare.[/quote]
…altro che art.18 :rolleyes: